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Notizia del 16/06/2010 - ICI 2010 - Ravvedimento operoso
Entro il 16 luglio Il contribuente pu? regolarizzare alcune violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'ICI (es. ritardato versamento o presentazione della dichiarazione) mediante il cosiddetto \"ravvedimento operoso\". E' possibile effettuare il ravvedimento operoso solo se \"le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano gia' contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit? amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza\". Violazione relativa al versamento * Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento (15 gennaio e 16 luglio dello stesso anno) si applica una sanzione fissa del 2,5% (1/12 del 30%). * Se la regolarizzazione avviene in periodo successivo (non oltre un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto) si applica una sanzione fissa del 3% (1/10 del 30%). Violazione relativa alla tardiva presentazione della dichiarazione * Se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza, e il versamento dell'imposta non ? stato correttamente eseguito, si applica la sanzione pari al 8,33% del tributo. * Nel caso in cui l'imposta dovuta per l'anno 2010 sia stata correttamente versata deve essere pagata soltanto la sanzione minima pari ad ? 4,25. * Se la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni ed entro un anno dall'omissione ed il versamento non ? stato correttamente eseguito, si applica la sanzione pari al 10%. * Nel caso in cui l' imposta dovuta per l'anno 2010 sia stata correttamente versata, deve essere pagata soltanto la sanzione minima pari ad ? 5,10. Nei casi in cui ? prevista una diversa data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi ( es. per coloro che presentano la dichiarazione per via telematica), la possibilit? di ravvedersi viene allineata a tale data. Fermo restando il termine perentorio di un anno dalla data dell'omissione o dell'errore. In caso di ravvedimento , oltre al tributo dovuto, il contribuente deve pagare: l'interesse legale dell' 1% , calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso. Successivamente occorre presentare al Comune, il modulo allegato, sul quale riportare il conteggio, insieme al bollettino ICI con il quale si ? effettuato il versamento. Nelle varie caselline del bollettino (abitazione principale , altri fabbricati etc.) vanno indicati gli importi riferiti alla sola imposta (senza le maggiorazioni per le sanzioni); la somma totale da versare deve invece essere comprensiva d'imposta, sanzioni ed interessi. Indicare l'anno d'imposta e barrare se trattasi di acconto o di saldo; barrare inoltre l'apposito spazio denominato \"ravvedimento\". Normativa Art. 13 comma 1 D. Lgs. 472/97 modificato dall'art. 16 comma 5 D.Lgs 185/2008. Art. 1 decreto Ministero dell'Economia del 4 dicembre 2009.
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