Notizia del 06/12/2012 - IMU anno 2012


Scadenza pagamento saldo 17 Dicembre. SOGGETTO PASSIVO, il proprietario dell'immobile (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, superficie, enfiteusi, anche se non residente nel Comune o anche se non ha sede legale, amministrativa o non esercita l'attività nel Comune dove si trova l'immobile stesso. il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; l?assegnatario di alloggio, a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, a decorrere dalla data d?immissione in possesso dell?alloggio, purché risultante da apposito atto scritto; il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla data d?immissione in possesso dell?alloggio, purché risultante da apposito atto scritto; il chiamato all?eredità, fin dal momento dell?apertura della successione, in caso di accettazione dell?eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l?apertura della successione e l?accettazione dell?eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all?osservanza degli adempimenti tributari; la società proprietaria degli immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i comproprietari, in ragione della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria. ABITAZIONE PRINCIPALE 1) L'abitazione principale è l'unica unità immobiliare in cui il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente: unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica. Si precisa che: se il coniuge ha la residenza nello stesso comune ma in un immobile diverso le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. L'abitazione principale pu avere al massimo 3 pertinenze, ognuna delle quali appartenente a una delle seguenti categorie: C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) C/7 (tettoie chiuse o aperte, posti auto) 2) L' abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi. 3) Sono soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione d'imposta le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 4) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. IMU - IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO E' prevista un'aliquota diversa per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) per un massimo di 2 immobili (es. abitazione + pertinenza) In questo caso al modello di agevolazione, da presentare entro il 31 dicembre, occorre allegare il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato. IMU - ALIQUOTE 0,96% aliquota ordinaria 0,10% immobili rurali ad uso strumentale ci cui art. 13, c. 8 , L.214/2011 0,40% immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 0,76% immobili accampionati a civile abitazione locati con contratto a canone concordato 1,06% immobili tenuti a disposizione da almeno un anno 0,86% immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado 1,06% aree fabbricabili.DOCUMENTAZIONE PER AGEVOLAZIONE E RIDUZIONI Per ottenere ogni riduzione od agevolazione occorre presentare domanda sugli appositi modelli (Richiesta agevolazione per comodato gratuito e richiesta agevolazione per contratti a canone concordato) ed allegare copia dei contratti di comodato gratuito o di locazione , entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati cui consegua una diversa imposta dovuta. DETRAZIONI Detrazione base per abitazione principale L'importo della detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta ad ? 200,00. Detrazione per figli minori di 26 anni Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione base è maggiorata di ? 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni , purchè sia residente anagraficamente e dimori abitualmente nell'abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per i figli non pu essere superiore a 400,00 ?. Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi dell'anno solare durante i quali sussistono le condizioni per le quali spettano e devono essere suddivise, nel caso di più contribuenti residenti nella stessa abitazione, in parti uguali tra loro. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA La base imponibile dei fabbricati è il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: 160 per gli immobili classificati al catasto A esclusa la cat. A/10 160 per cat. C/2, C/6 e C/7 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle cat. C/3, C/4 E C/5 80 per i fabbricati della Cat. A/10 e D/5 60 per i fabbricati del gruppo catastale D ( esclusa la cat. D/5 ) - dal 1.1.2013 il coefficente moltiplicatore sarà 65 55 per i fabbricati della cat. C/1. Per i fabbricati del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto il valore si rileva dalle scritture contabili e deve essere aggiornato annualmente secondo coefficienti stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per i terreni agricoli il valore è invece costituito da quello ottenuto applicando al totale del reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell?anno di imposizione), rivalutato del 25 per cento (ai sensi dell?articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110, tale moltiplicatore deve essere utilizzato anche per i terreni agricoli messi a riposo per motivi agronomici. Per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile viene ridotta del 50%. L' inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, tale che il superamento di detta condizione sia possibile solo con interventi di restauro o ristrutturazione edilizia (leggi regolamento art. 9). VERSAMENTO Il pagamento dell'abitazione principale e delle relative pertinenze pu essere effettuato in due rate: 50% dell' imposta (applicando l'aliquota del 0,4% e la detrazione) entro il 18 giugno; l'imposta dovuta per l'intero anno (considerando le aliquote deliberate dal comune) sottraendo l'importo già versato in acconto entro il 17 dicembre. oppure in tre rate di cui la prima e la seconda pari ad un terzo dell'imposta annua, calcolata applicando l'aliquota dello 0,4% e la detrazione, con scadenza rispettivamente 18 giugno e 17 settembre; la terza rata è versata , entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l' intero anno effettuando il conteggio con le aliquote deliberate dal comune e sottraendo gli importi pagati delle due rate. Il pagamenti degli altri immobili deve essere effettuato in due rate: 50% dell' imposta (applicando l'aliquota del 0,76% e la detrazione) entro il 18 giugno; l'imposta dovuta per l'intero anno (considerando le aliquote deliberate dal comune) sottraendo l'importo già versato in acconto entro il 17 dicembre. L'imposta dovuta in acconto per gli ALTRI IMMOBILI deve essere suddivisa al 50% fra quota dello stato e quota del Comune. Il versamento dell'acconto IMU deve essere effettuato mediante il modello F24 utilizzando i sottostanti codici: TIPOLOGIA D'IMMOBILE codice IMU quota comune codice IMU quota stato Abitazione principale 3912 ----- Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 ----- Terreni 3914 3915 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo. I versamenti non devono essere eseguiti se l'imposta dovuta per l'intera annualità è uguale o inferiore ad ? 12,00.Referente tributi Telefono 055 8743218 -238-295 Fax 055 8743215 Orario Martedì e Giovedì 8,30 - 13,30 e 15,15 - 17,45 Sede Piazza del Comune 17
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