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Notizia del 06/12/2013 - IMU 2013 - Imposta Municipale Propria
Saldo entro il 16 dicembre. E? abolita la seconda rata dell?IMU per: Le abitazioni principali e le relative pertinenze (*) con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1- case di tipo signorile, A/8 ? ville e A/9 ? castelli, per i quali continua ad applicarsi l?aliquota dello 0,40 per cento e la detrazione di euro 200,00; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell?art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; I fabbricati rurali ad uso strumentale; I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; (*) definizione di abitazione principale: Si definisce abitazione principale il fabbricato nel quale il possessore e i suoi familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e le relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un?unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). Si considera adibita ad abitazione principale anche quella: posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate l?abitazione e le relative pertinenze assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio; Per le agevolazioni dell?abitazione principale, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica, per un unico immobile, a condizione che non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU 2013 per gli immobili che non rientrano nelle suddette categorie. Di seguito le aliquote IMU per l'anno 2013 approvate dal Consiglio Comunale in data 01/07/2013 con delibera n. 18: a) 0,96% aliquota ordinaria b) 0,40% immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze c) 0,10% immobili rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c. 8 , L.214/2011 d) 0,76% immobili accampionati a civile abitazione locati con contratto a canone concordato, art. 2, comma 3 L.431/1998; e) 0,86% immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado f) 1,06% immobili tenuti a disposizione da almeno un anno g) 1,06% immobili in categoria A/10 h) 1,06% immobili in categoria B i) 1,01% immobili in categoria C1, C3, C4, C5 l) 1,06% immobili in categoria D5 m)1,01% immobili in categoria D n) 0,96% terreni agricoli o) 1,06% aree fabbricabili I contribuenti tenuti a pagare il saldo con aliquote diverse rispetto all'acconto, dovranno ricalcolare l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2013 ed effettuare il versamento decurtando dal totale l'importo dell' acconto già versato. Per tutte le informazioni vedi IMU - Imposta Municipale Propria
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