A.N.R. - Titolo VIII
14 - l1Nazionalc lo ,iel,iedano, possono coaritiiirsi. nello stesso Statu, pi— Federazioni. Spetta al Dbcttotio di fissare, per niinuna di esee. I:, rircoserizione territoriale. ART. :;11. - Li- nonne, per il funzionatuento delle Federazioni all'Eatero saranno date dal Direttorio Nazionale in rapporto alle particolari condizioni locali od alle apeciadi esigenze delle si mole organizzazioni '1'17101,0 VM. .itr. 31. - Le rttoddalitfi di cunvocazionc degli Organi Direttivi e Consultivi, le norme per la validita delle delibciazioni sorto fissate, con apposito regola, mcnto, dal Direttorio _Nazionale. ART. 32. - L'anno finanziarlo corrisponde pe tutti gli effetti all'anno solare. ART. .3:1. --- Il bilancio lu-otito r il conto con>nntho (lei Direttorio azionale debbono essere presentati al Capii del Cuccino per l'approvazione. Essi divencom> esecutivi se, nel terauine di trenta forni dalla data del riccvinrento (leali atti relativi. 11(311 linnostati teatimiti con osservazioni. II bilancio preventivo e il conto consuntivo delle Federazioni debbono essere appimati dal Direltnrio nazionale: quelli delle Sezioni dal Direttorio L'cderale. T'e funzioni emdabili ed annninistratite e i servizi di tesoreria dcll'Entr, sono disciplinati da apposito re. golamennt elio P emanato dal Dircttmio razionale. previa ippioAazionv del Capo del Governo. ALT. 31. - La costituzione dcAi Uffici di Segreteria dexli Organi Divellivi, i snodi di nomina del personal.. Ir relativo attribuzioni e cmnprnsi sono stabi.