Principj fondamentali del Pio Istituto
CAPITOLO PRIMO.
Principj fondamentali del Pio Istituto.
Art. 1. — I presenti Statuti, compilati più specialmente sulla scorta di quelli antichi e delle modificazioni ai medesimi portate dalla Rappresentanza del Pio Istituto dal 1829 a tutto questo giorno, saranno la regola della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Lastra a Signa. Derogando intieramente ai precedenti, avranno pieno vi-gore dopo che ne sarà ottenuta la superiore approvazione.
Art. 2. — Pio e filantropico Istituto, 1' Arciconfraternita avrà per oggetto speciale 1' esercizio di quelle opere cristiane che sono dal suo nome indicate.
Art. 3. — Non potrà associarsi ad altre Confraternite che non siero Confraternite di Misericordia. Ai fratelli delle Confraternite associate saranno dovuti gli onori che le Confraternite stesse usano verso la nostra.
Art. 4. — I fratelli, benchè appartenenti a ceti distinti, formano tutti una sola ed individua famiglia.
Art. 5. — Le opere delle quali s' incarica l' Arciconfraternita sono le seguenti:
1). Trasportare dalle proprie Case allo spedale tutti quei malati pei quali venga richiesta non solo del nostro Comune, quanto dei Comuni di Signa, di Montelupo, di Casellina e Torri e Carmignano.
2). Trasportare dalla Casa alla respettiva Parrocchia per l'Associazione e dalla Parrocchia al Cimitero, tutti i Cadaveri indistintamente dei popoli di S. Martino e Gangalandi, S. Stefano a Calcinaja, S. Ilario a Settimo, S. Maria a Castagnolo, e quelli inoltre dei popoli dei SS. Lorenzo e Gio. Battista, S. Maria in Castello e S. Miniato a Signa, e S. Giuliano a Settimo, Badia a Settimo, S. Colombano e S. Romolo, quando ne sia richiesta dal Parroco.
3). Trasportare dalla Casa alla Parrocchia e da questa al Cimitero i Cadaveri dei Capi di Guardia, Giornanti supplenti e Stracciafogli di altre Parrocchie, purchè la distanza, 1' ora pel trasporto, o la stagione non debbano recare, a giudizio del Provveditore, troppo disagio o pericolo alla salute della Fratellanza. In questi casi, il Provveditore userà quei mezzi di tra-sporto decorosi che crederà convenienti.
4. Assistere nella notte, previa richiesta munita degli attestati del Parroco e del Medico, i poveri afflitti da grave