Delle Adunanze del Corpo Generale di Compagnia e del Magistrato
CAPITOLO DODICESIMO. Delle Adunanze del Corpo Generale di Compagnia e del Magistrato. Art. 84. — La Presidenza delle Adunanze del Corpo di Compagnia e dei Magistrato, spetta al primo ed in sua assenza al 2.° Capitano della Classe dei Capi di Guardia a Servizio. In assenza di ambedue spetta ai loro sostituti nell' ordine che sopra. Art. 85. — Le Adunanze del Corpo Generale di Compagnia e del Magistrato saranno valide se interverrà la metà più uno del numero totale dei suoi componenti. Non si computa gli effetti che sopra l'Arcivescovo. Art. 86. — I giorni per le Adunanze sono fissati dal Capitano dietro proposta del Provveditore. Gli avvisi saranno firmati dal Cancelliere e recapitati a domicilio tre giorni almeno avanti dell'Adunanza. In caso di urgenza gli avvisi potranno esser trasmessi al-meno tre ore prima della seduta : dovranno contenere in succinto la indicazione degli affari da trattarsi. Art. 87. — L' ordine di precedenza nelle Adunanze è il seguente: Il Capitano Il Proposto Il Provveditore Il 2° Capitano a Servizio I Conservatori a Servizio I Conservatori Sacerdoti I Conservatori Onorarj I due Capitani Sacerdoti I due Capitani Onorarj Gli altri Capi di Guardia a Servizio I Capi di Guardia Sacerdoti I Capi di Guardia Onorarj. Art. 88. — A nessuno sarà lecito prendere la parola se non 1' avrà chiesta ed ottenuta dal Presidente che la concede ad uno alla volta, secondo 1' ordine di richiesta. Chi, senza avere ottenuta la parola, si permetta di parlare e; nonostante relativo monito del Presidente, vi persista sarà privato della voce e del voto in quella Adunanza. Art. 89. — Chiunque nel Corpo di Compagnia non usasse nel parlare la dovuta moderazione e rispetto, s'intenderà ipso