Del Provveditore
Capi di Guardia a Servizio proposta dal Provveditore in or-dine all' Art. 71 ; 3). Sui ricorsi che potessero esser fatti dai Capi di Guardia, dai Giornanti e Supplenti e Stracciafogli in ordine all' Art. 69. Art. 110. — Le Adunanze dei Conservatori saranno legali quando vi prendano parte non meno di cinque. Del Provveditore. Art. 111. — Il Provveditore sarà eletto fra i Capi di Guardia. Art. 112. — Per la sua elezione, ciascuno dei Capitani propone un soggetto a scheda segreta. Se i Capitani all' Adunanza non sono nel completo numero di sei, questo numero si completa con i Conservatori più anziani di nomina. I soggetti così proposti, saranno mandati a partito nel Corpo di Compagnia e sarà eletto quello che, oltre la maggioranza assoluta, porterà maggior numero di voti. Se più di uno restasse vinto a voti eguali, si manderanno a nuovo partito, e se anche in questa seconda votazione più di uno avrà lo stesso numero di voti, deciderà la sorte. Se nessuno dei proposti restasse vinto, i Capitani procederanno a nuove proposte. Art. 113. — Il Provveditore durerà in ufficio tre anni e potrà esser confermato dietro proposta del Magistrato. La proposta di conferma nel Corpo Generale di Compagnia, deve avere la precedenza sull' altra per la nuova no-mina. Art. 114. — Il Magistrato potrà richiedere al Provveditore una garanzia o con deposito o con ipoteca, od anche per mezzo di mallevadore. Art. 115. — Dal Cancelliere, alla presenza di due Conservatori, saranno consegnati al Provveditore con inventario tutti gli arredi sacri, mobili e masserizie e tutto ciò che appartiene all' Oratorio. In calce di detto inventario il Provveditore farà 1' opportuna ricevuta e quindi assumerà 1' ufficio. Tale inventario deve esser trascritto nel Protocollo delle Deliberazioni. Art. 116. — Il Provveditore ha facoltà : 1). Di proporre la sospensione aggravata dei Capi di Guardia al Corpo dei Conservatori in ordine all' Art. 71 ; 2). Di sospendere, dimettere dal servizio o riammettere i Giornanti, Supplenti e Stracciafogli non tanto d'ufficio quanto in seguito a rapporto dei Capi di Guardia ;