Degli effetti della sospensione di tutti i fratelli addetti al servizio
parole ingiuriose od inconvenienti verso gli altri fratelli, di parlare con estranei e specialmente con donne in tempo di servizio, o di alzarsi la buffa senza 1' ordine del Capo di Guardia, questo sarà in facoltà di cassare immediatamente dal ruolo il colpevole, rendendone conto al Provveditore, il quale, nel caso di ricorso che potrà a lui essere presentato nel termine di 5 giorni, adunerà il Corpo dei Conservatori che deciderà inappellabilmente. Art. 70. -- Se il Capo della Squadra non fosse un Capo di Guardia, dovrà nei casi accennati nei due precedenti Arti-coli farne rapporto al Maestro del giorno pei provvedimenti che crederà del caso. Art. 71. — Qualunque Capo di Guardia od altro fratello, cui sia stato affidato il comando della Squadra, violi le disposizioni dei presenti Statuti o si renda responsabile in qualunque modo di cattivo contegno o cattiva condotta, dovrà dal Corpo dei Conservatori, sulla proposta del Provveditore, essere, a seconda dei casi, punito colla sospensione aggravata o o colla radiazione, riservando il diritto al ricorso al Magi-strato. Art. 72. — I Giornanti o Supplenti, legittimamente impediti a prestare il servizio, devono manifestarne il motivo ad uno dei Maestri del loro giorno e riportarne la opportuna licenza per gli effetti di che nell' Art. 39. Art. 73. — Il Maestro del giorno sarà obbligato di avvisare gli altri Capi di Guardia del giorno dell' accordata licenza ed a segnarla di proprio pugno nella rassegna. Art. 74. — In tutte quante le funzioni Sacre nel nostro Oratorio sarà sempre preferito il Proposto protempore di San Martino a Gangalandi. In mancanza del medesimo, avrà la preferenza il Conservatore Sacerdote più anziano, e mancando ancora tutti questi, il Capo di Guardia Sacerdote sempre per anzianità. Art. 75. — Qualunque fratello in servizio deve cieca-mente obbedire ai suoi superiori ; ma se dal fatto di loro si creda aggravato, potrà ricorrere al Provveditore od ai Conservatori, quando si tratti di ricorso contro il Provveditore o questo non dia sfogo al reclamo. CAPITOLO DECIMO. Degli effetti della sospensione di tutti i fratelli addetti al servizio. Art. 76. — La sospensione che può essere inflitta ad ogni fratello a servizio, si distingue in semplice ed aggravata.