Del Camarlingo
Non si farà però luogo alla restituzione delle tasse precedentemente pagate. Art. 119. — L' ufficio di Cancelliere è gratuito ed a vita. Art. 120. — Per la nomina del Cancelliere si osserveranle stesse norme che per quella del Provveditore. Art. 121. — Il Cancelliere dovrà intervenire a tutte le tornate ordinarie e straordinarie sì del Corpo Generale di Compagnia che del Magistrato ed in quelle dei Conservatori nelle quali avrà voto consultivo ; Trasmetterà li avvisi per le dette Adunanze ; Redigerà in buona forma e firmerà a protocollo tutti i partiti della Compagnia e del Magistrato ; Firmerà i brevetti di ascrizione al Pio Istituto. Art. 122. — In caso di assenza o d' impedimento del Can-celliere, il Provveditore nominerà un membro della fratellanza che provvisoriamente lo sostituisca. Del Camarlingo. Art. 123. — Il Camarlingo deve esser scelto fra i Capi di Guardia a Servizio od Onorarj. Dura in ufficio tre anni e può essere confermato a proposta del Magistrato. Il suo ufficio è gratuito. Art. 124. — Prima di assumere l'ufficio esso deve prestare garanzia reale mediante deposito in contanti od in rendita o con ipoteca a spese però della Confraternita. La misura della garanzia è stabilita dal Magistrato. Art. 125. — Potrà il Camarlingo sotto la sua responsabilità farsi sostituire da persona di sua fiducia previo però 1' assenso del Magistrato. Art. 126. — Per la elezione del Camarlingo, i Capitani presenti in Magistrato, formeranno una scheda segreta con tre nomi di Candidati. I tre fra i candidati che riporteranno la maggioranza, sia pure relativa, saranno sottoposti allo squittinio del Corpo Generale di Compagnia e s' intenderà eletto quello che, oltre la maggioranza assoluta, riporterà maggior numero di voti. Art. 127. — Se dalla prima votazione nessuno verrà eletto, i Capitani procederanno a nuova proposta nel modo sopra indicato ; e se neppure in questa seconda volta nessuno riporterà la maggioranza assoluta dei voti nel Corpo di Compagnia, si procederà ad una votazione definitiva di ballottaggio fra i tre che nella seconda votazione ottennero il maggior numero di voti, e resterà eletto quello che riporterà la maggioranza, sia pure relativa. In caso di parità di voti la sorte decide.