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Lastra a Signa Statuto della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia (1886)

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giudizio del Magistrato, sulla proposta della Commissione esaminatrice, saranno ritenuti idonei. 3). Avere 1' età non inferiore ad anni 28 compiti. Art. 11. — I richiedenti saranno mandati separatamente a partito dal Magistrato in un' Adunanza da tenersi quindici giorni avanti a quello designato per la convocazione del Corpo di Compagnia. Art. 12. — Coloro che riporteranno due terzi dei voti resi dal Magistrato, verranno proposti per candidati al Corpo di Compagnia. Se nessuno riporti detto numero di voti, sarà dato altro termine al concorso, ed il Magistrato, in altra Adunanza, pro-cederà a nuovo partito. Art. 13. — Sarà eletto dal Corpo di Compagnia ali' Ufficio di Capo di Guardia quello che avrà riportato, oltre la maggioranza, maggior numero di voti. Art. 14. — In caso di parità di voti, si esperimenterà dal Corpo di Compagnia, il partito per una seconda volta, e se anche in questa si mantiene la parità, verranno imborsati i nomi e sarà nominato Capo di Guardia quello che verrà estratto. Art. 15. — Se nessuno dei Candidati riporterà la maggioranza assoluta dei voti, sarà rimessa 1' elezione ad altra Adunanza ; prima della quale, si adunerà il Magistrato ad oggetto di far nuova proposta. In questo caso però e nell' intervallo fra l'ultima Adunanza del Corpo di Compagnia e quella del Magistrato, sarà nuovamente aperto il concorso ad altri richiedenti. Art. 16. — 11 Magistrato sarà in facoltà di proporre anche gli stessi soggetti che non furono approvati nella prece-dente Adunanza del Corpo di Compagnia. Art. 17. — Appena seguìta 1' elezione di un Capo di Guardia, gli sarà data l'investitura mediante la funzione religiosa solita farsi nel nostro Oratorio. Quando l'eletto non sia presente il giorno della elezione, 1' investitura avrà luogo in altro giorno da determinarsi dal Provveditore ma prima che assuma 1' ufficio. Art. 18. — Quattro Capi di Guardia a Servizio detti Maestri del giorno, sono destinati a presiedere alle opere di carità nel giorno e nell'ordine che a ciascuno di loro è assegnato dal Magistrato. Art. 19. — Il giorno di servizio è di 24 ore e termina alla mezzanotte. Art. 20. — I Capi di Guardia sono obbligati scrupolosa-mente ad intervenire ali' opera di carità nel giorno per loro stabilito, e nessuno avrà diritto di essere dispensato meno che



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