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Lastra a Signa Statuto della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia (1886)

Capi guardia sacerdoti e onorari



in caso di malattia o di legittimo impedimento da riconoscersi dal Provveditore. Art. 21. — Sarà in facoltà dei Capi di Guardia del giorno d' astenersi dal prender parte alla gita, bastando di aver provveduto alla direzione della Squadra. Art. 22. — E ammessa lo sostituzione fra Capi di Guardia a Servizio, purchè il sostituto sia ascritto ad altro giorno. Il sostituito non è in facoltà di astenersi di prender parte alla gita. Art. 23. — Sul registro delle rassegne deve essere apposta la firma da tutti i Maestri del giorno presenti o loro sostituti. Art. 24. — Il Capo di Guardia che nel corso di un anno computabile dal 15 di Agosto, riporta sei mancanze nel giorno assegnatogli, viene immediatamente radiato dal ruolo del servizio e posto in quello dei Capi di Guardia Onorarj purchè paghi l'annua tassa di Lire quattro. CAPITOLO QUINTO. Dei Capi di Guardia Sacerdoti ed Onorarj. Art. 25. — Qualunque Sacerdote potrà essere ascritto nel ruolo dei Capi di Guardia dietro istanza scritta senza obbligo di pagamento di tasse, purchè non oltrepassi l'età di 35 anni, si obblighi a celebrare nell' Oratorio della Misericordia ed applicare nel giorno del funerale la messa senza elemosina a tutti i Sacerdoti ascritti ed ai Capi di Guardia di servizio. E nel caso che non venga a celebrare personalmente sia tenuto a trasmettere ogni volta 1' elemosina di L. 1, 70. Art. 26. — Se un Sacerdote sia arretrato di due messe, non potrà in morte godere dei suffragi nè degli onori ai quali hanno diritto i Capi di Guardia. E se essendo arretrato di 4 messe non si porrà in regola col pagamento della elemosina, entro il termine che gli sarà assegnato dal Provveditore, sarà radiato dai ruoli. Art. 27. — Nel caso di assoluta impotenza fisica da comprovarsi con Certificato medico a celebrare nel nostro Oratorio, e non potendo per assoluta mancanza di mezzi trasmettere l'elemosina, potrà il Magistrato accordare al Sacerdote richiedente di celebrare le messe fuori dell'Oratorio. Art. 28. — I Capi di Guardia Onorarj potranno essere ascritti in vita previa domanda da farsi al Provveditore, 1). Con la tassa d' entratura e 1' annua tassa di L. 6 purchè i richiedenti non superino i 40 anni di età.



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