Giornalieri e supplenti
2). Con la tassa fissa di L. 120 da pagarsi in una sola volta, oppure di L. 132 da pagarsi in sei annue rate di L. 22. Art. 29. — L' entratura potrà esser concessa in qualunque tempo, ma 1' annata pel pagamento delle tasse di L. 6 o respettivamente di L. 22 scade il 15 Agosto di ogni anno. Art. 30. — Gli ascritti a tassa annua saranno radiati dai ruoli quando sieno morosi di due annate, ed in caso di morte non saranno considerati come Capi di Guardia se non saranno poste in pari le tasse arretrate, semprechè queste non sieno oltre le N. 2 sopra stabilite. Art. 31. — La tassa di entratura di che all'Art. 28 è stabilita come appresso : L.10. Fino a 20 anni Da 20 a 30 anni 20. Da 30 a 40 anni 30. Art. 32. — Per coloro che saranno ascritti come Capi di Guardia nell' ultima malattia o dopo la morte, sarà pagata la tassa di L. 160 in un sola volta. Art. 33. — I Capi di Guardia Sacerdoti ed Onorarj possono prender parte al servizio quando vi sieno Vesti disponi-bili destinate agli Onorarj. Nel caso di disobbedienza al Maestro del giorno o d' in-subordinazione, potranno, sul rapporto del Maestro del giorno, essere interdetti dal Magistrato dal prestare servizio e dal risedere nella Rappresentanza del Pio Istituto per quel tempo che sarà determinato, che non potrà essere minore di tre anni nè maggiore di dieci. CAPITOLO SESTO. Dei Giornanti e Supplenti. Art. 34. — I Giornanti sono in numero di 182 ed in numero di 56 sono i Supplenti. A cura del Provveditore a ciascuno di essi viene assegnato un giorno della settimana pel servizio. Il giorno si calcola di 24 ore e termina alla mezzanotte. Art. 35. — I Giornanti e Supplenti sono obbligati a prestare servizio nel giorno loro assegnato. Art. 36. — Il giornante e supplente il quale in un anno, computabile dal 15 Agosto, avrà quattro mancanze, resterà privo per un anno dal benefizio di concorrere ai posti di Capo di Guardia e di essere imborsato pei sussidi che si elargiscono pel servizio straordinario.