Della Congregazione
Art. 163. — Alla morte di un Capo di Guardia Onorario in un giorno da determinarsi dal Provveditore, vien celebrato nell' Oratorio della Misericordia parato a lutto un uffizio di N. 20 messe, compresa la cantata in terzo, con N. 8 ceri al tumulo, dieci all' altare maggiore e due per ogni altare laterale. Pei Conservatori perpetui sono aggiunti due ceri al tumulo. Art. 164. — Lo stesso uffizio si fa pei Capi di Guardia a Servizio e Sacerdoti pei quali però sono celebrate tante messe quanti sono i Capi di Guardia Sacerdoti Confratelli. Art. 165. — Alla morte di un Giornante a Servizio ed a riposo viene celebrato nel modo stesso un uffizio di N. 10 messe compresa una cantata, con N. 6 ceri al tumulo, 6 al-l'Altare maggiore e due per ogni altare laterale. Art. 166. — La morte dei Capi di Guardia e dei Giornanti, Supplenti e Stracciafogli, sarà annunziata col suono della Campana da durare per tre quarti d' ora pei primi e mezz' ora per gli altri e principierà a suonare a mezzogiorno. Art. 167. — I semplici Fratelli e Sorelle aggregati hanno per ciascuno un ufficio di cinque messe, una delle quali sarà cantata, quando facciano l'offerta di una libbra di cera. Art. 168. — La sera precedente all' uffizio per 'un Capo di Guardia, Giornante o Supplente viene cantato nell'Oratorio il mattutino solenne di Requiem. Art. 169. — Il mattutino sarà cantato dai Fratelli e Sa-ranno distribuite ogni volta ai cantori dodici candelette di due oncie 1' una. In tal funzione, dopo il Rev.do Proposto di S. Martino a Gangalandi, avranno la precedenza i Capi di Guardia Sacerdoti, quindi il Capo di Guardia a Servizio più anziano del giorno, ed in mancanza di tutti i Capi di Guardia di giorno, quello più anziano di nomina fra i presenti. Art. 170. — L' obbligo degli uffizj di sera pei Sacerdoti spetta ai Capi di Guardia Sacerdoti e la precedenza è del Parroco od in sua assenza del Conservatore più anziano. Art. 171. — Per la tumulazione nel cimitero, come pei trasporti col Carro funebre si osserveranno le disposizioni dei relativi regolamenti. CAPITOLO DICIOTTESIMO. Della Congregazione. Art. 172. — La Congregazione sarà composta di soli Capi di Guardia Onorarj, Giornanti e Supplenti, purchè vogliano esservi ascritti e paghino la tassa di Centesimi 15 per ogni defunto. Art. 173. — Sono dispensati dal pagamento di detta tassa