Del riposo ai Giornanti e Supplenti e della giubbilazione dei Giornanti
Se nel corso di un anno computabile come sopra, avrà segnate a suo carico sei mancanze, sarà cassato dal ruolo. Art. 37. — I Giornanti e Supplenti possono farsi rappresentare da Capi di Guardia a Servizio od Onorarj o da giornanti o supplenti, ascritti al servizio in altro giorno, ed anche da Stracciafogli o da Giornanti a riposo semprechè, quanto ai Capi di Guardia a Servizio, assumano il servizio della persona che rappresentano. Art. 38. — I Giornanti e Supplenti sono di diritto dispensati dal servizio nel caso di chiamata sotto le RR. Bandiere e per tutto il tempo che vi rimangono ; e conservano il loro posto e grado. Art. 39. — Potranno essere parimente dispensati dal servizio per il tempo di un mese e per giusta causa, da uno dei Capi di Guardia del loro giorno ; e per un tempo maggiore dal Provveditore. Il Capo di Guardia o Provveditore dovranno annotare la dispensa sul ruolo di rassegna. Art. 40. — I Giornanti e Supplenti di giorno dovranno sopportare, in concorrenza di altri fuori del giorno, il servizio più difficile e faticoso. Nel caso di distribuzione di servizio fra Giornanti e Supplenti dello stesso giorno, i più anziani di ruolo saranno desti-nati alla gita meno faticosa. Art. 41. — I Supplenti saranno promossi a turno di anzianità dal Provveditore, tenuto conto della puntualità del servizio, nella circostanza della revisione delle rassegne annuali ricorrente al 15 Agosto. CAPITOLO SETTIMO. Del riposo ai Giornanti e Supplenti e della giubbilazione dei Giornanti. Art. 42. — Ogni Giornante e Supplente a servizio avrà diritto di esser collocato a riposo dopo due anni di servizio di giornante o supplente, pagando l' annua tassa di L. 2. Rendendosi moroso a tre rate annue, sarà radiato definitivamente senza che possa elevare ricorso di sorta. Il collocamento a riposo non potrà avere effetto che al 15 Agosto. Art. 43. — I Giornanti e Supplenti a riposo potranno prender parte al servizio quando vi sieno Vesti disponibili. Nel caso d' inobbedienza al Maestro del giorno o d' insu-