Disposizioni transitorie
Art. 183. — All' ufficio Nottanti, saranno ammessi tutti quei Giornanti, Supplenti e Stracciafogli che ne faranno do-manda al Provveditore. Questi farà compilare un ruolo pei richiedenti e d'accordo cogli Infermieri assegnerà a ciascuno di questi un numero di ascritti. Art. 184. — Pel servizio di Nottanti e Mutanti alle don-ne, il Provveditore nominerà due Infermiere alle quali sono addette sei nottanti per ciascuna, approvate dal Provveditore. Art. 185. — La retribuzione pei Nottanti è stabilita in centesimi 85 per ogni nottata. Per le donne, in centesimi 60. Art. 186. — Il servizio dei Nottanti e Mutanti è regolato da uno special metodo che sarà scrupolosamente osservato. CAPITOLO VENTESIMO. Disposizioni transitorie. Art. 187. — Tutti coloro che vengono abilitati a concorrere al posto di Capo di Guardia prima dell' attuazione dei presenti Statuti potranno concorrervi senz'altro, ancorchè in loro manchi alcuno dei requisiti richiesti dall'Art. 10. Art. 188. — Fino a che durerà in ufficio 1' attuale Provveditore lo supplirà nel posto di Conservatore il Capo di Guardia nominato con la deliberazione del Corpo di Compagnia del dì 10 Maggio 1865 nonostante il disposto dell' Art. 108. Art. 189. -- La incompatibilità portata dall'Art. 141 non colpirà gli attuali Servi dell' Istituto, fermo stante però il di-sposto dell' ultimo paragrafo dell'Art. 140. Art. 190. — Nessuna innovazione è portata sulle tasse che pagano gli ascritti al Pio Istituto prima del giorno del-l'attuazione dei presenti Statuti. Discussi ed approvati i presenti Statuti dal Corpo Generale di Compagnia del dì 15 Aprile 1886. Il Capitano ANGIOLO RONDINELLI Il Provveditore Il Cancelliere C. A. PRINI Q~ BECII:ERONI Ministero dell' Interno. Visto d'ordine di S. M. IL MINISTRO DEPRETIS